Art. 11 — Consiglio
Il consiglio e' costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto. I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non piu' di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralita' e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attivita' assicurative e finanziarie. In ogni caso, e' garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalita' nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti. 9 I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attivita', remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e societa' con essi comunque collegati. Ai componenti del consiglio compete una indennita' nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive. Per la validita' delle riunioni e' sufficiente la presenza della meta' dei componenti del consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale. 11
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. LGS. 30 giugn0 2003, n. 190
9Il D. LGS. 30 giugn0 2003, n. 190 ha disposto (con l'art. 13) che: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto."
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135
11Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576 [...]".
Testo vigente dal 15 agosto 2012
