Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 25 — Contributo di vigilanza

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La misura massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, rimane determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio. La misura del contributo viene determinata, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dei maggiori oneri conseguenti all'attuazione della presente legge.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art25 · fonte su Normattiva