Art. 25 — Contributo di vigilanza
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La misura massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, rimane determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio. ((Il contributo e' versato direttamente all'ISVAP, entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, sentito l'ISVAP, entro il 30 giugno. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad adeguare il contributo in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento dell'ISVAP. Le somme di cui al comma 2, per la parte eventualmente non utilizzata dall'ISVAP, confluiscono nell'avanzo di amministrazione di cui si tiene conto per la determinazione del contributo di cui al comma 2 per il periodo successivo.))
Testo in vigore dal 13 novembre 1998 al 1 gennaio 2006
