Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 26 — Prima organizzazione dell'ISVAP

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In sede di prima applicazione della presente legge: entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore debbono essere nominati il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori; entro lo stesso termine il Ministro con proprio decreto stabilisce i contingenti massimi per ciascuna categoria di personale; entro i successivi quindici giorni il personale in servizio alla data del 15 febbraio 1982 presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' chiedere al Ministro della industria, del commercio e dell'artigianato di essere trasferito all'ISVAP; entro sessanta giorni dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le norme generali di cui all'articolo 14, primo comma, lettera a), la tabella organica, l'ordinamento delle carriere del personale e la ripartizione di questo fra il servizio ispettivo e i vari uffici e il preventivo delle spese necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto per l'esercizio in corso e per quello successivo; entro i venti giorni successivi alla trasmissione delle relative deliberazioni, lo statuto, il bilancio preventivo e la tabella organica sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; entro i dieci giorni successivi alla sua approvazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga all'ISVAP le somme necessarie per far fronte alle spese indicate nel bilancio preventivo; entro venti giorni dall'approvazione della tabella organica il personale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne abbia fatto domanda, e' trasferito ed inquadrato nella stessa tabella, previa valutazione di una commissione, presieduta dal presidente dell'ISVAP e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovra' prendere in considerazione il titolo di studio, l'anzianita' di servizio, i compiti effettivamente svolti e altri titoli di servizio; entro dieci giorni dalla comunicazione dell'inquadramento, gli interessati possono recedere dalla domanda di trasferimento; entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il consiglio di amministrazione assume, nei limiti dei posti previsti dalla tabella organica, il personale con mansioni corrispondenti a quelle degli impiegati di seconda e di terza categoria a norma del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore assicurativo, scegliendo, sulla base di una prova pratica di idoneita', tra i dipendenti delle imprese esercenti l'attivita' assicurativa sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, e bandisce i concorsi per l'ammissione al corso per la preparazione culturale e professionale degli ispettori di cui al successivo articolo 27 e per l'assunzione del restante personale.

Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art26 · fonte del testo