Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 21 — Assunzione del personale

((L'assunzione del personale e' effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. L'ISVAP puo' organizzare, secondo modalita' determinate dal consiglio, corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia assicurativa.)) Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio ((......)). L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, puo' assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di ((venti)) unita'. ((Il presidente dell'ISVAP puo' stipulare, previo parere favorevole del consiglio, contratti di lavoro a tempo determinato, disciplinati dalle norme di diritto privato e rinnovabili piu' volte, con i dipendenti di cui al presente comma, nel limite massimo di dieci unita', ove essi abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali nell'Istituto e abbiano lavorato alle sue dipendenze senza soluzione di continuita' per almeno un quinquennio.))

Testo vigente dal 13 novembre 1998

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art21 · fonte su Normattiva