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Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP puo':

  • a)richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;
  • b)richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale ((nonche', ove occorra, i rappresentanti della societa' di revisione incaricata di certificare il bilancio));
  • c)ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonche' dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;
  • d)avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attivita';
  • e)richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
  • f)anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le societa' e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, verificare ogni interrelazione finanziaria con societa' controllanti, controllate e collegate di societa' esercenti alcuna delle attivita' di cui al primo comma dell'articolo 4;
  • g)esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse societa' da parte di persone o di gruppi gia' coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in societa' poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle societa' fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto. ((I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il segreto d'ufficio non puo' essere opposto altresi' nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalita' stabilite nei rispettivi regolamenti. Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni)).

Testo in vigore dal 6 febbraio 1991 al 18 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art5 · fonte su Normattiva