Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 20 — Trattamento giuridico ed economico del personale

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio ((...)) con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP. ((Il personale in servizio, anche se in forza di contratto a tempo determinato, non puo' assumere altro impiego ne' esercitare altra attivita' professionale, commerciale o industriale ne' assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge.)) Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP.

Testo vigente dal 13 novembre 1998

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 novembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1982 al 13 novembre 1998. 19 parole tolte, 56 parole aggiunte.

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio tolto: di amministrazioneaggiunto: ... con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP. tolto: Al aggiunto: Il personale in servizio tolto: presso l'ISVAP e' fatto divieto diaggiunto: , anche se in forza di contratto a tempo determinato, non puo' assumere altro impiego tolto: o incarico e di esercitare attivita' professionali, commerciali o industriali aggiunto: ne' esercitare altra attivita' professionale, commerciale o industriale ne' assumere incarichi di qualunque genere nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed e' punita, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dalla legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarita' constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art20 · fonte del testo