Art. 6 — Obblighi di comunicazione all'ISVAP
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I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni. Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti nell'apposito libro. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dai commi precedenti e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 2626 del codice civile. Le societa' fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di societa' esercenti alcuna delle attivita' di cui al primo comma dell'articolo 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti. In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante della societa' fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione e' irrogata, su rapporto del presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAP.
Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 20 ottobre 1999
