Riforma della vigilanza sulle assicurazioni

Art. 6 — Obblighi di comunicazione all'ISVAP

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I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP, dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 343)). L'inosservanza ((dall'obbligo stabilito dal comma primo)) e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 2626 del codice civile. Le societa' fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di societa' esercenti alcuna delle attivita' di cui al primo comma dell'articolo 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti. In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante della societa' fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione e' irrogata, su rapporto del presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAP. ((Il collegio sindacale informa tempestivamente l'ISVAP degli atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione dell'impresa o una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dell'impresa di assicurazione. Il collegio sindacale trasmette in copia all'ISVAP i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine di dieci giorni dalla data della riunione o dell'accertamento nonche' ogni altro dato o documento richiesto. La societa' che esercita attivita' di revisione contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso l'impresa di assicurazione, nonche' l'attuario incaricato dalla societa' di revisione medesima comunicano tempestivamente all'ISVAP gli atti o i fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dell'impresa di assicurazione, ovvero pregiudicare la continuita' dell'attivita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. La societa' di revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. Gli obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono anche per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai medesimi commi vengono a conoscenza nell'ambito di un incarico esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'impresa di assicurazione presso la quale svolgono i rispettivi incarichi. L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto, sesto e settimo comporta:

  • a)per i sindaci l'applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa il Ministero di grazia e giustizia al fine dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' dei soggetti per i quali sia prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Il Ministero di grazia e giustizia comunica all'ISVAP i provvedimenti adottati;
  • b)per la societa' di revisione la segnalazione alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati nei confronti della societa' di revisione;
  • c)per l'attuario incaricato dalla societa' di revisione l'applicazione ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa l'Ordine degli attuari che comunica all'ISVAP medesimo i provvedimenti adottati. In relazione alla gravita' dell'inosservanza puo' essere disposta la revoca d'ufficio dell'incarico con le modalita' di cui al comma 11 dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.))

Testo in vigore dal 20 ottobre 1999 al 1 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 ottobre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 20 agosto 1982 al 20 ottobre 1999. 42 parole tolte, 497 parole aggiunte in 4 capoversi.

… dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni. tolto: Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti nell'apposito libro. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dai commi precedenti aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 343. L'inosservanza dall'obbligo stabilito dal comma primo e' punita con la sanzione prevista dall'articolo 2626 del codice civile. Le societa' … dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAPaggiunto: . Il collegio sindacale informa tempestivamente l'ISVAP degli atti o fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella gestione dell'impresa o una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dell'impresa di assicurazione. Il collegio sindacale trasmette in copia all'ISVAP i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti entro il termine di dieci giorni dalla data della riunione o dell'accertamento nonche' ogni altro dato o documento richiesto. La societa' che esercita attivita' di revisione contabile e gli altri incarichi previsti dalla legge presso l'impresa di assicurazione, nonche' l'attuario incaricato dalla societa' di revisione medesima comunicano tempestivamente all'ISVAP gli atti o i fatti riguardanti l'impresa di assicurazione, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dell'impresa di assicurazione, ovvero pregiudicare la continuita' dell'attivita' dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. La societa' di revisione e l'attuario inviano all'ISVAP ogni altro dato o documento richiesto. Gli obblighi di cui ai commi quinto e sesto sussistono anche per gli atti o i fatti di cui i soggetti indicati ai medesimi commi vengono a conoscenza nell'ambito di un incarico esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con l'impresa di assicurazione presso la quale svolgono i rispettivi incarichi. L'inosservanza degli obblighi previsti ai commi quinto, sesto e settimo comporta:

aggiunto: a) per i sindaci l'applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa il Ministero di grazia e giustizia al fine dell'esercizio della vigilanza sull'attivita' dei soggetti per i quali sia prescritta l'iscrizione al registro dei revisori contabili. Il Ministero di grazia e giustizia comunica all'ISVAP i provvedimenti adottati;

aggiunto: b) per la societa' di revisione la segnalazione alla CONSOB ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La CONSOB informa l'ISVAP dei provvedimenti adottati nei confronti della societa' di revisione;

aggiunto: c) per l'attuario incaricato dalla societa' di revisione l'applicazione ai sensi dell'articolo 4, comma sesto, di una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire duecento milioni. L'ISVAP ne informa l'Ordine degli attuari che comunica all'ISVAP medesimo i provvedimenti adottati. In relazione alla gravita' dell'inosservanza puo' essere disposta la revoca d'ufficio dell'incarico con le modalita' di cui al comma 11 dell'articolo 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e al comma 11 dell'articolo 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;576~art6 · fonte del testo