Art. 7 — Amministrazione straordinaria
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Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari e gestione straordinaria degli enti e delle imprese soggetti a vigilanza. Nei casi di gravi irregolarita' nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari e statutarie che ne regolano l'attivita' o di grave e persistente inosservanza delle direttive emanate e delle disposizioni impartite dalle autorita' preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa contestazione degli addebiti ai legali rappresentanti e decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti, puo', di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, disporre con proprio decreto, sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti ovvero lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui al precedente articolo 4, primo comma, e la nomina di uno o piu' commissari per la gestione straordinaria dei medesimi enti ed imprese. Con lo stesso decreto e' determinato il compenso del commissario, il cui onere e' a carico dell'ente o dell'impresa. Il decreto che dispone la gestione straordinaria e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La gestione straordinaria ha la durata di un anno, prorogabile una sola volta fino a un massimo di diciotto mesi. Gli organi amministrativi disciolti, entro un mese dalla pubblicazione del decreto di cui al primo comma, redigono inventario dei beni e delle altre attivita' e ne fanno la consegna al commissario unitamente al rendiconto, certificato dall'ISVAP, a decorrere dall'ultimo bilancio approvato. Durante la gestione straordinaria e' sospeso l'esercizio dei poteri dell'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma del successivo settimo comma, lettera e). La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione straordinaria e' protratta fino al termine della gestione. Il commissario nominato per la gestione straordinaria:
- a)esercita tutti i poteri spettanti agli organi disciolti e all'assemblea ordinaria dei soci, esclusi quelli inerenti alla ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari a norma della successiva lettera e);
- b)propone, dandone immediata comunicazione all'ISVAP, l'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i sindaci;
- c)convoca, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'assemblea straordinaria dei soci;
- d)segnala immediatamente all'ISVAP l'eventuale ricorrenza delle condizioni previste dalla legge per far luogo alla liquidazione coatta amministrativa trasmettendo ad esso la relativa documentazione;
- e)promuove, prima del termine della gestione straordinaria, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari nei modi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- f)compie, previa autorizzazione dell'ISVAP, gli atti di amministrazione straordinaria;
- g)redige, al termine della gestione straordinaria, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, curandone la pubblicazione nei modi di legge e la presentazione all'ISVAP per l'approvazione, nonche' una relazione sull'attivita' svolta, che rimette all'ISVAP;
- h)consegna agli organi amministrativi ordinari l'inventario aggiornato e presenta agli stessi organi il rendiconto della sua gestione;
- i)cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'avviso relativo alla cessazione della gestione straordinaria. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilita' contro il commissario puo' essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera i) del precedente comma. Le azioni di responsabilita' promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti.
Testo in vigore dal 20 agosto 1982 al 6 febbraio 1991
