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I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalita' e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).

Testo in vigore dal 4 gennaio 2000 al 26 novembre 2002

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 19713/2025

    16 luglio 2025
    • IMPIEGO PUBBLICO
    • IMPIEGATI DELLO STATO

    Alla stregua del combinato disposto degli artt. 4 della l. n. 508 del 1999 e 1, comma 107, della l. n. 228 del 2012, i diplomi conseguiti presso le Istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (AFAM) entro il 19 gennaio 2000 (cd. vecchio ordinamento) non hanno valore di abilitazione all'insegnamento (la quale si consegue solo al termine di tirocinio formativo, successivo e distinto rispetto al conseguimento del titolo accademico di secondo livello), ferma restando la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento - che il nostro sistema scolastico consente anche ai non abilitati, sotto forma di supplenze - e alle scuole di specializzazione.

    Art. 4

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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urn:nir:stato:legge:1999-12-21;508~art4 · fonte su Normattiva