Art. 4 — Validità dei diplomi
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I diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validita' ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purche' il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, che ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, purche' in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento dei diplomi accademici, secondo modalita' e criteri stabiliti con i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h).
Testo in vigore dal 4 gennaio 2000 al 26 novembre 2002
