Dopo il quinto comma dell'articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente: "La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".
Testo vigente dal 28 febbraio 2006
