Dopo il quinto comma dell'articolo 388 del codice penale e' inserito il seguente: "La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della societa' debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione".

Testo vigente dal 28 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-24;52~art2 · fonte su Normattiva