Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio

Art. 22 — Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio

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I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto generale dello Stato costituito da due distinte parti:

  • a)conto del bilancio;
  • b)conto generale del patrimonio a valore. Il conto del bilancio, in relazione alla classificazione del bilancio preventivo, comprende:
  • a)le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
  • b)le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
  • c)la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
  • d)le somme versate in tesoreria e quelle pagate per ciascun capitolo del bilancio distintamente in conto competenza e in conto residui;
  • e)il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo. Il conto generale del patrimonio comprende:
  • a)le attivita' e le passivita' finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa;
  • b)la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella patrimoniale. Il conto generale del patrimonio deve essere corredato del conto del dare ed avere del tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato, con allegati il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonche' la situazione dei debiti e crediti di tesoreria. Al rendiconto e' allegata una illustrazione dei dati consuntivi dalla quale risulti il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo. Il Ministro del tesoro, nella gestione delle spese, provvede ad assicurare adeguati controlli anche a carattere economico-finanziario.

Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art22 · fonte del testo