Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010. Leggi il testo vigente →

Al termine dell'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del direttore della competente ragioneria, compila il conto del bilancio ed il conto del patrimonio relativi alla propria amministrazione. Questi conti sono trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato entro il 30 aprile successivo al termine dell'anno finanziario e, non piu' tardi del 31 maggio, il Ministro del tesoro, per cura del ragioniere generale dello Stato, trasmette alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto.

Testo in vigore dal 22 agosto 1978 al 1 gennaio 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-08-05;468~art23 · fonte su Normattiva