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Le disposizioni degli articoli 98 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 124 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99, sono applicabili a tutti i manicomi pubblici e privati.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 22 dicembre 2008
