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[1]Dal giorno dell'attuazione della presente legge e' abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.
[2]E' data facolta' al Governo del Re di provvedere all'ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d'ispettori della pubblica beneficenza, e di determinare col Regolamento, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore di Sanita', le norme per la esecuzione della presente legge e le penalita' per le contravvenzioni alla legge e al Regolamento medesimo.
[3]Tali penalita' non potranno estendersi oltre le 1000 lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice Penale pei reati da essa previsti.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 14 febbraio 1904.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]GIOLITTI.
[8]Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 22 dicembre 2008
