Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 febbraio 1904 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Dal giorno dell'attuazione della presente legge e' abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia.

[2]E' data facolta' al Governo del Re di provvedere all'ordinamento delle ispezioni periodiche a mezzo d'ispettori della pubblica beneficenza, e di determinare col Regolamento, sentito il Consiglio di Stato ed il Consiglio Superiore di Sanita', le norme per la esecuzione della presente legge e le penalita' per le contravvenzioni alla legge e al Regolamento medesimo.

[3]Tali penalita' non potranno estendersi oltre le 1000 lire, senza pregiudizio delle pene maggiori sancite dal Codice Penale pei reati da essa previsti.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 14 febbraio 1904.

[6]VITTORIO EMANUELE.

[7]GIOLITTI.

[8]Visto: Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-02-14;36~art11 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari