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[1]I Regolamenti speciali di ciascun manicomio dovranno contenere le disposizioni d'indole mista sanitaria ed amministrativa, come quelle relative alle nomine del personale tecnico-sanitario, al numero degli infermieri in proporzione degli infermi, agli orari di servizio e di liberta', ai provvedimenti disciplinari da attribuirsi secondo i casi alla competenza dell'amministrazione o del direttore, e ad altri provvedimenti dell'indole suindicata.

[2]Detti Regolamenti dovranno essere deliberati, sentito il Direttore del manicomio, dall'Amministrazione provinciale o dalla Commissiono amministrativa, se trattasi d'Opera pia, e saranno approvati dal Consiglio superiore di sanita' con le forme e modi stabiliti dall'articolo 198 della legge comunale e provinciale.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-02-14;36~art5 · fonte del testo

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