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[1]Le controversie relative alle spese per gli alienati nelle quali siano interessati lo Stato, o piu' provincie, o Comuni, o istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli alienati, appartenenti a provincie diverse, sono di competenza della quarta Sezione del Consiglio di Stato.

[2]Tutte le altre controversie di tal natura sono di competenza, della Giunta provinciale amministrativa in sede contenziosa.

[3]Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso solo il ricorso alla IV Sezione, ai termini dell'articolo 24, numero 4, della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-02-14;36~art7 · fonte del testo

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