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[1]Nel caso di gravi trasgressioni della presente legge e del relativo Regolamento, il Prefetto, senza pregiudizio delle sanzioni penali che fossero applicabili, puo', sentito il Consiglio provinciale di sanita', al quale e' per l'oggetto aggregato il medico alienista, di cui all'articolo precedente, sospendere o revocare l'autorizzazione di apertura e di esercizio pei manicomi privati.

[2]Contro tale provvedimento e' ammesso il ricorso al Ministro dell'Interno, il quale provvede, sentito il Consiglio di Stato o il Consiglio Superiore di Sanita', a seconda dell'indole della controversia.

[3]Pei manicomi pubblici si provvede in conformita' della legge che regola l'ente, al quale appartengono.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1904 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-02-14;36~art9 · fonte del testo

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