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[1]Il demanio forestale dello Stato e' formato:
- a)dalle foreste demaniali gia' dichiarate inalienabili;
- b)dalle foreste demaniali ora amministrate dal Ministero delle finanze;
- c)dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;
- d)dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;
- e)dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del demanio forestale;
- f)dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero d'agricoltura, industria e commercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale.
[2]I pascoli e i prati di montagna non s'intendono compresi nella disposizione della lettera e) per quanto concerne l'espropriazione.
[3]I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico, approvato dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
