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[1]Con decreto Reale motivato, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, e' di volta in volta data facolta' all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare i terreni boscati di cui alla lettera d), e di acquistare od espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale dell'azienda.
[2]In caso di contestazione, l'indennita' e' valutata in via arbitramentale da tre arbitri, nominati uno dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, l'altro dal proprietario o possessore dei terreni e il terzo, che presiedera' il collegio, dal primo presidente della Corte d'appello fra gli ingegneri e geometri inscritti nell'albo dei periti dei tribunali compresi nel distretto della Corte stessa. Lo stesso primo presidente nomina, su richiesta della parte piu' diligente, l'arbitro non nominato dall'altra parte.
[3]In caso di espropriazione di terreni appartenenti a Comuni o ad altri enti morali, il ministro di agricoltura, industria e commercio, su conforme parere dell'autorita' tutoria, potra' sostituire all'indennita' liquidata un canone annuo corrispondente, conteggiato sulla base dell'interesse del 3.50 per cento.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
