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[1]Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, e' stabilito in base alla media del reddito netto effettivo, capitalizzato secondo una scala dal cento per quattro al cento per due, tenendo conto di tutte le circostanze e delle condizioni dei terreni che possono influire sul loro valore venale.

[2]Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi, il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito netto effettivo, l'indennita' e' determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

[3]Comunque sia valutata l'indennita', nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, ne' si computa alcun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto Reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

[4]Allorche' l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro d'una miniera concessa a termini della legge 20 novembre 1859, n. 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficie del suolo. Sono parimente rispettati i diritti derivanti da regolari permissioni di ricerca.

[5]Nelle Provincie nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprieta' dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati, a beneficio dell'espropriato, gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed e' mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

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