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[1]L'azienda speciale del demanio forestale ha un bilancio proprio, allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, o ha una contabilita' separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dal regolamento speciale di contabilita' dell'azienda in quanto non e' determinato dalla presente legge.
[2]Il conto consuntivo dell'azienda con la relativa deliberazione della Corte dei conti, e' allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterra' ogni triennio anche le dimostrazioni dei prodotti lordi.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
