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[1]((L'Azienda del Demanio forestale dovra', alla fine di ciascun esercizio finanziario, versare al tesoro, sui redditi di cui alla lettera a) dello art. 15 la somma di L. 600.000 (lire seicentomila) e sui redditi di cui alla lettera b) dello stesso articolo la somma di L. 52.684,30 (lire cinquantaduemila seicento ottantaquattro e centesimi trenta); corrispondente al provento medio accertato pel biennio precedente alla promulgazione della legge 2 giugno 1910, n. 277.

[2]Qualora l'Azienda, durante l'esercizio finanziario, abbia riscosso per i redditi indicati alle lettere a) e b) dell'art. 15 somme inferiori rispettivamente a lire 600.000 ed a lire 52.684,30 dovra', alla fine di esso, versare al tesoro, per intero, le sole somme effettivamente riscosse)).

Testo in vigore dal 13 dicembre 1916 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art17bis · fonte del testo

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