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[1]L'azienda demaniale forestale potra' anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario o quello agrario e alle Casse di risparmio, che per questa legge s'intendono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'azienda demaniale forestale.

[2]Le relative autorizzazioni all'azienda forestale saranno concesse, caso per caso, con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio superiore delle acque e foreste od il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art17 · fonte del testo

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