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[1]E' istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio la Direzione generale delle foreste, comprendente servizi centrali direttivi e servizi provinciali esecutivi.
[2]La parte direttiva e' affidata al direttore generale delle foreste, assistito dal Consiglio superiore.
[3]La parte esecutiva e' affidata ai compartimenti territoriali e agli uffici d'ispezione che la esplicano per mezzo degli ufficiali del corpo R. forestale e degli agenti che ne dipendono.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
