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I Ministeri della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, le ferrovie di Stato e in generale le Amministrazioni dello Stato sono autorizzati a stipulare con l'azienda del demanio forestale apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente, sentito il parere dei competenti corpi consultivi delle Amministrazioni interessate e del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
