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[1]((Ove per inosservanza dei piani economici approvati o prescritti dall'autorita' forestale, per colpa o negligenza degli amministratori, venga gravemente minacciata la esistenza e la normale produzione dei boschi e terreni di cui all'art. 24, il ministro di agricoltura potra' con suo decreto, sentito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle foreste, affidarne temporaneamente la gestione all' azienda del Demanio forestale di Stato, che li amministrera' con i criteri tecnici con cui gestisce le foreste demaniali.

[2]Contro tale decreto e' ammesso, nei modi o termini di legge, il ricorso alla 5ª sezione del Consiglio di Stato.

[3]La impugnativa pero' non potra' produrre effetto sostitutivo)).

Testo in vigore dal 15 novembre 1922 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art24bis · fonte del testo

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