Art. 24-quater
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1922 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((L' Amministrazione, entrata in possesso del fondo, provvedera' alla compilazione ed esecuzione di un apposito piano di Governo, nonche' al regolamento dell' esecuzione dei diritti di servitu' e uso civico, in quanto esistano ed alla esecuzione di tutti i lavori necessari per riportare il bosco o terreno alla sua normale produzione continuativa)).
Testo in vigore dal 15 novembre 1922 al 22 dicembre 2008
