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[1]I boschi appartenenti ai Comuni, alle Provincie, alle Universita' agrarie, alle istituzioni pubbliche, agli enti morali in genere, alle Associazioni, alle Societa' anonime, sono utilizzati in conformita' di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dall'autorita' forestale locale e dal Comitato forestale provinciale, a norma delle disposizioni che verranno stabilite nel regolamento generale.

[2]I terreni boscati o suscettibili di miglioramento forestale appartenenti ai demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane che, per qualsivoglia motivo, non servano all'esercizio degli usi civici, ne' siano utili ai bisogni della generalita' dei cittadini del Comune nel cui territorio sono posti, potranno essere prosciolti dal vincolo demaniale e affidati alla azienda forestale, che ne curera' la gestione e l'incremento in base a speciali convenzioni.

[3]Il reddito netto che l'azienda versera' al Comune nella misura pattuita sara' destinato a beneficio della popolazione nel modo prescritto, caso per caso, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art24 · fonte del testo

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