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Il rimboscamento dei terreni vincolati, siano nudi, cespugliati o in parte boscati, appartenenti ai Comuni e in genere agli enti morali comprese le Societe' anonime, si effettua sotto la direzione delle autorita' forestali su progetti da esse compilati e approvati dal Ministero di agricoltura, udito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art26 · fonte del testo

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