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[1]I proprietari di castagneti che vogliono utilizzare, direttamente o indirettamente, il legno di castagno per estratti tannici, debbono, prima di addivenire al taglio, inoltrare domanda, in carta semplice, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per averne l'autorizzazione, la quale dovra' sempre essere subordinata all'obbligo.

  • a)di proteggere la riproduzione dei nuovi polloni dal ceppo dalla pianta tagliata, almeno per la durata di anni quattro nel caso in cui il bosco venga ridotto a ceduo;
  • b)di eseguire l'innesto e di curare lo sviluppo e la conservazione di due o piu' polloni, su ogni ceppo di castagno abbattuto nei boschi fruttiferi;
  • c)di piantare, entro nove mesi almeno, due alberetti di castagno di altezza non minore di un metro, solo nel caso in cui avvenga lo sradicamento della pianta, o quando il ceppo tagliato, per l'eta' o per qualsiasi prevedibile prossimo deperimento, non assicuri la riproduzione durevole dei nuovi polloni.

[2]Il taglio dei castagneti si fa secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale e dovra' essere preventivamente denunciato all'autorita' forestale.

[3]In caso di pericolo di distruzione repentina di castagneti, il Ministero di agricoltura puo', accertata l'applicabilita' del vincolo forestale, rendere provvisoriamente esecutivo l'elenco di vincolo, salvo il corso del procedimento normale.

[4]Il taglio abusivo o non denunciato e' punito con l'ammenda da L. 20 a L. 200 per ogni metro cubo di legname tagliato.

[5]Non si potranno stabilire nuovo fabbriche di estratti di castagno, o ampliare le esistenti, senza prima averne ottenuto il permesso dal Ministero d'agricoltura, il quale accertera', a proprie spese, per mezzo delle autorita' forestali, il consumo medio di legno delle fabbriche esistenti, con una tolleranza che sara' fissata dal regolamento. Il consumo abusivo sara' punito con le stesse ammende stabilite per il taglio abusivo.

[6]Il regolamento stabilira' le norme, secondo le quali le facolta' attribuite al Ministero dal presente articolo potranno essere delegate alle autorita' forestali locali.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art27 · fonte del testo

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