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[1]I terreni cespugliati, erbati o nudi, vincolati o no, che vengono sottoposti dai loro proprietari o dai Consorzi tra proprietari ad un razionale rimboscamento sotto la direzione e vigiranza dell'autorita' forestale, sono esenti dalla imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni 15 se governati a bosco ceduo, per 40 se educati e mantenuti a bosco d'alto fusto.
[2]L'esenzione e' concessa anche per i rimboscamenti iniziati entro il quinquennio precedente alla promulgazione della presente legge. Non sara' pero' concesso alcun rimborso d'imposte e sovrimposte gia' pagate, ne' esonero da imposte scadute ancora da pagarsi, ne' premio di sorta per i rimboscamenti gia' eseguiti.
[3]In ogni caso l'esenzione dalla sovrimposta comunale non puo' mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli Comuni.
[4]L'imposta sgravata non da' luogo a reimposizione nelle provincie ove non e' stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; conseguentemente verra' ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.
[5]Lo sgravio e l'esenzione si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta semplice, dell'ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformita' del relativo piano di coltura.
[6]L'ispezione forestale e' tenuta a rilasciare senza spese tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
