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[1]Per i rimboscamenti facoltativi e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, il Ministero di agricoltura accordera' gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piantine occorrenti e concedera' premi da L. 50 a L. 100 per ettaro.

[2]I proprietari pero' debbono compiere le operazioni di governo boschivo in conformita' del piano di cultura e di conservazione stabilito dal Ministero d'agricoltura, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste. I premi non si conferiranno per intero se non dopo trascorsi 5 anni dalla compiuta coltura.

[3]Il regolamento determinera' la misura dei premi da accordarsi giusta l'importanza dei lavori eseguiti, e del rinnovamento dei boschi deperiti, che siano stati protetti rigorosamente dal pascolo, delle piantagioni nuove, dello stato e del numero delle piante attecchite, e delle opere relative al consolidamento del terreno e al regime delle acque.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art29 · fonte del testo

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