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[1]La Direzione generale e' composta di personale tecnico che appartenga ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale centrale e provinciale o che vi abbia appartenuto, purche' sempre in attivita' di servizio.

[2]Le nomine dei componenti la Direzione generale sono fatte dal ministro su proposta del direttore generale delle foreste.

[3]Ai servizi amministrativi, di ragioneria e d'ordine sono, colle stesse forme, destinati idonei funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art3 · fonte del testo

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