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[1]L'autorita' forestale, centrale e' locale, presta gratuitamente, nei modi stabili dal regolamento generale, l'assistenza e la consulenza ai silvicultori e agli industriali forestali, principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

  • a)la difesa della piccola proprieta' montana e l'incoraggiamento alla costituzione di Associazioni e Consorzi di proprietari di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, sotto il patronato dell'autorita' forestale, per la tutela dei castagneti da frutto contro le malattie, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;
  • b)il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di aclimatazione di specie piu' redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;
  • c)il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione forestale e del commercio dei prodotti forestali.

[2]Il Ministero di agricoltura, industria e commercio potra' inoltre concedere medaglie al merito silvano.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art30 · fonte del testo

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