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Gli statuti e i programmi dei vari rami di insegnamento, di cui agli articoli precedenti, saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore delle acque o foreste e il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
