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[1]Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sono stanziati i seguenti fondi per gli scopi della presente legge: nel 1910-911 un milione da inscriversi negli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e due milioni da prelevarsi sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei conti consuntivi;

[2]nel 1911-912 lo stanziamento sara' portato da 1 a 2 milioni e. l'assegno sull'avanzo da 2 a 3 milioni;

[3]nel 1912-913 lo stanziamento sara' di 3 milioni e l'assegno sull'avanzo sara' elevato da 3 a 4 milioni;

[4]nel 1913-914 e nel 1914-915 lo stanziamento sara' di 4 milioni e l'assegno sull'avanzo sara' elevato da 4 a 5 milioni.

[5]Spirato il quinquennio e visti i risultati dell'azienda, si stabiliranno gli aumenti dei successivi assegni annuali.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art35 · fonte del testo

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