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Sull'aumento degli utili del bilancio dell'azienda forestale, accertato ogni anno per ciascuna foresta demaniale, a decorrere dall'esercizio 1912-913 in confronto a quelli del precedente esercizio, e' prelevato il 5 per cento da ripartirsi, secondo le norme che verranno fissate nel regolamento speciale di contabilita', di cui all'art. 22, per gratificazioni agli ufficiali forestali e al personale di sorveglianza, comprese le guardie provinciali che si saranno maggiormente distinti nei servizi loro affidati e secondo il rispettivo merito, accertato dal Comitato del personale, di cui all'art. 8.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
