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[1]Le concessioni di derivazioni per utilizzazioni locali delle acque, che in base al progetto di utilizzazione non eccedano la energia di 15 cavalli teorici nel regime di magra e consentano la restituzione immediata ed integrale delle acque nello stesso corso, sono esenti dal pagamento di canone, quando, a giudizio del Consiglio superiore delle acque e foreste, siano intese a favorire le piccole industrie alpine.
[2]In tal caso la concessione, su proposta dell'Amministrazione forestale, e' fatta dal prefetto in Consiglio di prefettura, sentito l'Ufficio del genio civile, se vi sono opposizioni, o dopo la pubblicazione coi relativi progetti nei Comuni interessati.
[3]La durata della concessione non potra' eccedere 30 anni. Spirato il qual termine la domanda di rinnovazione sara' considerata come domanda di nuova concessione.
[4]La concessione dovra' contenere la facolta' di revoca mediante il rimborso dell'ammontare delle opere di primo impianto per la derivazione e per l'effettiva utilizzazione delle acque e dell'energia concessa, risultante dal progetto tecnico approvato, senza interessi, dedotte le quote di ammortamento corrispondenti e dedotto il valore del macchinario o materiale asportabile.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 2 giugno 1910.
[7]VITTORIO EMANUELE. LUZZATTI - RAINERI - TEDESCO - FACTA - SACCHI - LEONARDI-CATTOLICA - CIUFFELLI.
[8]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
