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[1]Con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, l'attuale Consiglio forestale sara' trasformato in Consiglio superiore delle acque e foreste.
[2]Del Consiglio faranno parte tre senatori e tre deputati designati dalla Camera cui appartengono.
[3]Il regolamento disciplinera' la composizione del Consiglio superiore, la sua presidenza, la nomina del Comitato tecnico da costituirsi per le funzioni di consulenza permanente, il numero e la durata in carica dei consiglieri, il numero e la spesa delle riunioni, e stabilira', con criteri di decentramento, quali attribuzioni consultive e proposte saranno da deferirsi a Comitati tecnici compartimentali, o al Comitato tecnico del Consiglio superiore, o all'adunanza plenaria del Consiglio. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 7 aprile 1921, n. 640, convertito senza modificazioni dalla L. 9 aprile 1922, n. 643, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il Consiglio superiore delle acque e foreste, istituito con l'articolo 5 della legge 2 giugno 1910, n. 277, prende la denominazione di «Consiglio superiore delle foreste»".
Testo in vigore dal 15 giugno 1921 al 22 dicembre 2008
