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Il Consiglio superiore delle acque e foreste da' parere sugli affari sottoposti al suo esame dal ministro e fa al ministro le proposte che ritiene opportune, secondo sara' prescritto dal regolamento generale per l'esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto Reale, preparato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art6 · fonte del testo

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