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[1]Il personale del corpo Reale delle foreste si distingue in personale tecnico e in personale di custodia alla dipendenza del primo.

[2]L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni di questo personale sono stabiliti dal regolamento generale.

[3]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presentera' al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del corpo Reale delle foreste e per attuare il graduale passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato.

[4]In detta legge sara' pure provveduto al consolidamento del contributo imposto alle Provincie dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, e all'esonero del contributo dei Comuni.

Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-02;277~art7 · fonte del testo

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