Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Il personale del corpo Reale delle foreste si distingue in personale tecnico e in personale di custodia alla dipendenza del primo.
[2]L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni di questo personale sono stabiliti dal regolamento generale.
[3]Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presentera' al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del corpo Reale delle foreste e per attuare il graduale passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato.
[4]In detta legge sara' pure provveduto al consolidamento del contributo imposto alle Provincie dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, e all'esonero del contributo dei Comuni.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
