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[1]Per i provvedimenti relativi al personale del R. corpo delle foreste, secondo le disposizioni di legge e di regolamento, e' chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal ministro oppure dal sottosegretario di Stato, composto del direttore generale delle foreste e di quattro ispettori superiori, i quali ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti i due che debbono cessare dalle funzioni.
[2]Un impiegato della Direzione, generale, designato dal ministro, adempie la funzione di segretario.
Testo in vigore dal 8 giugno 1910 al 22 dicembre 2008
