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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, sentito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, a coordinare e pubblicare in testo unico le disposizioni della presente legge con le altre leggi vigenti relative alla istruzione elementare e popolare.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 4 giugno 1911.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Giolitti - Credaro - Tedesco -

[6]Spingardi - Leonardi-Cattolica.

[7]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art103 · fonte del testo