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[1]Il Comune, che ha le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, versa annualmente alla tesoreria dello Stato:

[2]1° l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative per stipendi, aumenti sessennali e miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, gratificazioni, assegni ordinari di qualsiasi natura al personale direttivo ed insegnante, ammontare liquidato e consolidato nella somma corrispondente allo stanziamento complessivo maggiore inscritto per le suddette spese nel bilancio comunale degli anni 1910 e 1911;

[3]2° l'ammontare delle quote dei contributi dovuti dal comune e stanziati nel bilancio dell'anno 1911 per le scuole inscritte al Monte pensioni a norma della legge 5 luglio 1908, n. 374.

[4]Pei comuni, i quali all'attuazione della presente legge non abbiano in tutto o in parte iscritte le loro scuole al Monte pensioni, il contributo liquidato a norma del presente articolo si aumentera' dell'ammontare del contributo al Monte per le scuole esistenti e non iscritte al 31 dicembre 1911 man mano che le scuole stesse si andranno inscrivendo al Monte pensioni.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art17 · fonte del testo