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[1]Il Comune, che ha le scuole elementari amministrate dal Consiglio scolastico, versa annualmente alla tesoreria dello Stato:
[2]1° l'ammontare delle spese obbligatorie e facoltative per stipendi, aumenti sessennali e miglioramenti di carriera, retribuzioni, supplenze, gratificazioni, assegni ordinari di qualsiasi natura al personale direttivo ed insegnante, ammontare liquidato e consolidato nella somma corrispondente allo stanziamento complessivo maggiore inscritto per le suddette spese nel bilancio comunale degli anni 1910 e 1911;
[3]2° l'ammontare delle quote dei contributi dovuti dal comune e stanziati nel bilancio dell'anno 1911 per le scuole inscritte al Monte pensioni a norma della legge 5 luglio 1908, n. 374.
[4]Pei comuni, i quali all'attuazione della presente legge non abbiano in tutto o in parte iscritte le loro scuole al Monte pensioni, il contributo liquidato a norma del presente articolo si aumentera' dell'ammontare del contributo al Monte per le scuole esistenti e non iscritte al 31 dicembre 1911 man mano che le scuole stesse si andranno inscrivendo al Monte pensioni.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
