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[1]Al Comune spetta:
[2]fornire locali idonei o sufficienti alle classi esistenti e alle scuole elementari e popolari, diurne, serali e festive che saranno istituite;
[3]provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari e popolari, non escluse le scuole serali e le festive;
[4]fornire l'alloggio gratuito agl' insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente alla pubblicazione della presente legge; ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
