Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Al Comune spetta:

[2]fornire locali idonei o sufficienti alle classi esistenti e alle scuole elementari e popolari, diurne, serali e festive che saranno istituite;

[3]provvedere al riscaldamento, all'illuminazione, al servizio, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l'acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, degli attrezzi ginnastici, e per la fornitura dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari e popolari, non escluse le scuole serali e le festive;

[4]fornire l'alloggio gratuito agl' insegnanti ai quali sia stato concesso anteriormente alla pubblicazione della presente legge; ed a quelli ai quali venga assegnato l'alloggio nei nuovi edifici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della presente legge.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art18 · fonte del testo