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[1]Il servizio di tesoreria per l'amministrazione scolastica e' fatto dalla sezione della tesoreria provinciale alla quale il comune versa i contributi di cui all'art. 17, con le norme stabilite dal regolamento.

[2]A garanzia del versamento sono applicabili le norme privilegiate stabilite a favore del Monte pensioni per la riscossione dei contributi di cui nell'articolo 12 del testo unico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art19 · fonte del testo