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[1]Lo Stato contribuisce alle spese per le istituzioni scolastiche amministrate dal Consiglio scolastico:

[2]1° con il concorso stabilito dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798;

[3]2° con i concorsi e rimborsi stabiliti dalla legge 8 luglio 1904, n. 407;

[4]3° con i concorsi e rimborsi stabiliti per le provincie meridionali dalla legge 15 luglio 1906, n. 383;

[5]4° col rimborso totale della spesa per stipendi ed assegni e quote di contributo al Monte pensioni per tutte le scuole che dovessero essere istituite pei bisogni dell'istruzione elementare e popolare;

[6]5° col rimborso della spesa per gli aumenti di stipendio, indennita' e quote di contributo al Monte pensioni stabilite dalla presente legge.

Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-06-04;487~art20 · fonte del testo