Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I contributi dello Stato sono versati a semestre anticipato.
[2]Nel primo anno successivo alla attuazione della presente legge, le quote di contributo dello Stato sono calcolate sulla base della liquidazione fatta al Comune nell'anno nel quale l'Amministrazione delle scuole e' assunta dal Consiglio scolastico.
[3]Negli anni successivi le anticipazioni semestrali sono fatte sulla base della liquidazione dell'anno precedente, salva, per ciascun anno, la liquidazione definitiva.
[4]Entro l'anno 1915 il Governo del Re presentera' un disegno di legge per alleviare gli oneri finanziari dei comuni, che conservino la direzione ed amministrazione delle scuole elementari e popolari, in relazione agli oneri rimasti a carico dei comuni, per le cui scuole elementari la direzione e l'amministrazione sono affidate al Consiglio Scolastico, e per ovviare alle maggiori sperequazioni dei contributi consolidati.
Testo in vigore dal 17 giugno 1911 al 16 dicembre 2009
